Regolamento

REGOLAMENTO

 

 

INDICE

  1. Scopo e campo di applicazione
  2. Termini e definizioni
  3. Responsabilità
  4. Distribuzione
  5. Modalità di svolgimento dei controlli e del rilascio delle certificazioni
  6. Attestato Certificato finale e verbale di verifica periodica / straordinaria
  7. Registro impianto o componente
  8. Richiesta di copia delle certificazioni e tempo di archiviazione
  9. Uso del marchio E.I.
  10. Modifiche alle regole del sistema di certificazione e di ispezione
  11. Riservatezza
  12. Ricorsi e reclami e contenziosi
  13. Tariffe e modalità di fatturazione
  14. Ispezioni da parte di Accredia ed utilizzo del relativo marchio
7 05.07.2023 Modifiche par. 1, 2, 5, 14
6 02.02.2023 Modifiche par. 5, 6, 9, 10
5 28.11.2022 Modifiche par. 1
4 31.03.2021 Modifiche par. 4
3 04.11.2019 Modifiche par. 5, 6, 8, 13
2 29.10.2019 Modifica par. 1, 5, 12
1

26.09.2019

Modifiche par. 1, 2, 5, 6, 8, 9
0 01.11.2018 prima
rev. data emissione: RGQ verifica/approvazione: DG descrizione emissione
  1. Scopo e campo di applicazione.

Scopo

  • La E.I. s.r.l. è un Organismo di Certificazione autorizzato in iter di autorizzazione dal Ministero competente dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, successive modifiche recepite dal D.P.R. 214 del 5/10/2010 e successive modifiche recepite dal D.P.R. N. 8/2015 e dal DPR del 10 gennaio 2017 n. 23 ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti ascensori e montacarichi, e con ex circolare MI.S.E. del 7/3/2008 N. 0017595 (C.N. 157296 del 14/4/97) ad effettuare verifiche sulle piattaforme elevatrici per disabili.
  • La E.I. altresì è autorizzata in iter di autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/33/UE del 26/02/2014 e del DPR del 10 gennaio 2017 n. 23 al rilascio di certificazioni in conformità per collaudi di nuovi impianti da realizzare in conformità agli allegati V e VIII, e ispezioni per collaudi di nuovi impianti secondo all. V.
  • La E.I. è autorizzata in iter di autorizzazione al rilascio di certificazioni ai fini di Accordo Preventivo per impianti in deroga in conformità al Decreto n. 8 del 19/01/2015 che introduce l’art 17 bis al DPR 162/99 e successivo decreto del 19/03/2015. (Sono esclusi gli impianti da realizzare in nuove costruzioni aventi testate ridotte- Tale autorizzazione è di esclusiva competenza del Ministero competente dello Sviluppo Economico)

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire le modalità adottate dalla E.I. nei confronti della propria clientela per la certificazione dei prodotti e per l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici in genere per disabili.

Il presente regolamento si applica in Italia, isole e regioni a statuto speciale incluse, in modo uniforme ed imparziale per tutti i tipi di clientela, pubblica e privata, senza nessun tipo di pregiudizi e senza farsi condizionare da clientela appartenente ad associazioni, gruppi particolari pubblici o privati ed indipendentemente dal numero di commesse da verificare.

Ai fini della trasparenza e correttezza la E.I. garantisce e dichiara che nelle attività di certificazione e controllo:

  • Non svolge né direttamente né indirettamente tramite altre società collegate alcuna attività di consulenza nel campo della verifica e della certificazione;
  • Non svolge né direttamente né indirettamente attività di progettazione, manutenzione e installazione nel campo ascensoristico e componentistico;
  • Non svolge qualsivoglia attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbero compromettere la riservatezza e l’imparzialità dei processi di verifica e certificazione degli ascensori e componenti.

Di seguito si riporta la “Dichiarazione di imparzialità” E.I., contenuta nella Politica della Qualità aziendale:

Per infondere fiducia sulle certificazioni rilasciate, E.I. fa suoi i principi enunciati dalla norma UNI EN ISO/IEC 17021 e precisamente di:

–  Imparzialità – Competenza – Responsabilità – Trasparenza – Riservatezza – Risposta ai reclami pronta ed efficace

che si traducono in certificazioni basate esclusivamente su evidenze oggettive di conformità (o di non conformità), rilevate da esperti tecnici competenti, non influenzate da altri interessi o da altre parti.

E.I. in ogni caso sia asterrà dall’ eseguire attività ispettive, qualora dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il cliente.

E.I. ha costituito un Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità, composto da rappresentanti dei produttori, utilizzatori, e Autorità di regolazione.

Campo di applicazione del presente regolamento

I campi di applicazione normativi sono di seguito descritti sono 3 e precisamente:

  1. A) Certificazione collaudo nuovi impianti Ascensori.

1)  Esame finale ai sensi dell’all. V della Direttiva 2014/33/UE – secondo UNI EN 17020

2)  Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G) ai sensi dell’all. VIII della Direttiva 2014/33/UE – secondo UNI EN 17065.

  1. B) Verifiche periodiche e straordinarie su impianti ascensori, piattaforme elevatrici per disabili, montascale, montavivande, montauto, montaferetri, montalettighe .

1)  ART 13 DEL DPR 162/99 e s.m.i “Verifiche Periodiche” e C.N. 157296 del 14/4/97

2)  ART 14 DEL DPR 162/99 e s.m.i. “Verifiche straordinarie”

  1. C) Accordi preventivi per impianti in deroga

Le norme di riferimento sono richiamate nel manuale della Qualità E.I., e/o nei documenti in esso richiamati.

  1. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da E.I. è in conformità a quanto previsto in:

  • PER NUOVI IMPIANTI
  • Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori; DPR del 10 gennaio 2017 n. 23 – UNI EN 81/50 – UNI EN 81/20
  • DPR n. 8 del 19/01/2015 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16 relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio- UNI EN 81-21
  • PER IMPIANTI GIA’ ESISTENTI
  • Regolamenti nazionali (D.L.600 – DPR 1497- D.M.587 UNI EN 81-1/2 e s.m.i – Circolare Mi. S.E. N. 157296 del 14/4/97)
  • DPR n. 162 del 30 aprile 1999: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva europea EX D.E. 95/16 sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
  • DPR n. 214 del 5 ottobre 2010 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0233)
  • UNI CEI 45020-1998 Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale; UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 2020 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali;
  • UNI EN ISO 9000 – Fondamenti e terminologia.
  • DPR del 10 gennaio 2017 n. 23
  1. Responsabilità

Nel corso della esecuzione delle attività di certificazione e di verifica da parte di E.I., sia questa che il cliente (fabbricante / installatore / manutentore / amministratore / proprietario / legale rappresentante ecc. a seconda delle situazioni) devono assolvere a determinate responsabilità. Il relativo dettaglio è riportato nel contratto di servizio E.I., da ambo le parti sottoscritto prima della esecuzione delle attività.

  1. Distribuzione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web aziendale, ed ivi tenuto aggiornato. E.I. informa i clienti di tale regolamento richiamandolo nei contratti di servizio.

In occasione di modifiche al Regolamento, E.I. ne informa i clienti via mail o pec, con una mailing list in cui sono riportati gli indirizzi per come da essi clienti comunicati in sede di sottoscrizione del contratto, o anche successivamente, oppure via FAX/raccomandata a mano.

Per i casi attinenti alle verifiche periodiche o straordinarie, se il cliente non dà riscontro negativo entro 30 giorni o, se precedente, prima della verifica stessa, al cambiamento di condizioni previste a regolamento, esse si intendono accettate. In caso contrario, il cliente può recedere dal contratto con E.I. senza costi a suo carico.

Per i casi attinenti alle attività di certificazione, se la modifica al regolamento interviene a contratto già sottoscritto ma con certificato non ancora rilasciato, il cliente può recedere dal contratto con E.I. senza costi a suo carico.

Sia per i casi di verifiche che di certificazioni, nel caso di modifiche significative, intese come riguardanti aspetti richiamati nel contratto come condizioni vessatorie, E.I. si accerterà che il cliente abbia effettivamente ricevuto la comunicazione di modifica.

  1. Modalità di svolgimento dei controlli e del rilascio delle certificazioni

Le modalità di svolgimento dei controlli da parte di E.I. sono in accordo col la direttiva 2014/33/UE e il DPR 162/99 e con le altre norme di riferimento richiamate al punto 1, e sono realizzate operativamente secondo le procedure del suo SGQ aziendale, che sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Collaudi nuovi impianti:

Per ottenere la attestazione/certificazione relativamente all’all. V o VIII della direttiva 2014/33/UE, il cliente (o installatore) deve preventivamente inoltrare ad E.I. una domanda come da “fac-simile richiesta di collaudo” messo a disposizione da E.I., accompagnata dalla documentazione necessaria.

La E.I. dopo aver ricevuto la richiesta invia un’offerta al cliente anche a mezzo mail. Se il cliente accetta l’offerta, si può procedere alla sottoscrizione, da parte dell’amministratore della E.I. e del cliente nella qualità di responsabile con potere di firma, del “Contratto di servizio per esame verifica ascensori”, di cui allegato al presente regolamento, quale parte integrante, riportante termini e condizioni contrattuali facilmente scaricabile dal sito internet.

In caso di accordi-quadro con specifici clienti, saranno utilizzati i form in essi previsti. In ogni caso il cliente, anche se ha sottoscritto un contratto quadro dovrà sempre fare richiesta compilando il modulo “fac-simile richiesta di collaudo”.

Il cliente, dopo aver sottoscritto il contratto, onde consentire alla E.I. di procedere, ottempera a quanto richiesto dalla direttiva 2014/33/UE. In particolare, per:

DIRETTIVA 2014/33/UE- ALLEGATO V – ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI:

L’esame finale in allegato V è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui la E.I. accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE.

Obblighi dell’installatore/cliente: L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché l’ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e a uno dei seguenti:

  1. a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;
  2. b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate.

La E.I. effettua l’esame finale dell’ascensore da immettere sul mercato per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.

L’installatore dopo aver inoltrato la richiesta di esame finale alla E.I. e dopo aver sottoscritto il contratto fornisce i seguenti documenti come riportato nell’elenco a disposizione del cliente nel modulo E.I. “C02” in particolare:

  1. a) il progetto d’insieme dell’ascensore;
  2. b) i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
  3. c) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I;
  4. d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato. Tale dichiarazione può essere riportata anche nel modulo “fac-simile richiesta di collaudo”.

La E.I. non può esigere dal cliente disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell’ascensore. Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.

Gli esami comprendono almeno una delle seguenti tipologie di impianto:

  1. a) l’esame dei documenti per verificare che l’ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all’allegato IV, parte B.

oppure

  1. b) l’esame dei documenti per verificare che l’ascensore sia conforme all’ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all’allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.

Il cliente in aggiunta a quanto sopra deve sottoscrivere dichiarazione secondo il “fac-simile registrazione componenti di sicurezza” ugualmente fornito da E.I., dichiarando:

  1. che l’apparecchio paracadute è stato registrato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante o in alternativa produrre dichiarazione del costruttore che il paracadute non prevede registrazione;
  2. che la valvola di blocco, se installata, è stata registrata secondo le istruzioni fornite dal fabbricante o in alternativa produrre dichiarazione del costruttore che la valvola di blocco non prevede registrazione;

Nel caso di carenza documentale la E.I. provvede tempestivamente a segnalare al cliente la documentazione mancante che la invia anche a mezzo mail.

Il cliente (installatore) trasmette alla E.I. il libretto dell’impianto come richiamato dalle norme UNI EN 81-20 al punto 7.3 nel quale sono annotate tutte le caratteristiche tecniche dell’ascensore nonché tutti i componenti di sicurezza con le relative certificazioni.

La E.I. valutata la documentazione trasmessa per il tipo di impianto da collaudare (conforme ad allegato IV, parte B oppure all’Allegato XI) compila il modulo “C02A” dichiarandone la corrispondenza documentale.

Se la documentazione è conforme la E.I. provvede a dare incarico ad un proprio ispettore a mezzo mail informandone anche il cliente.

La documentazione a disposizione dell’ispettore comprende il libretto dell’impianto e tutto il fascicolo tecnico che può essere trasmesso all’ispettore in ogni modo, anche via mail.

L’ispettore provvede a contattare il cliente per organizzare il sopralluogo.

L’ispettore E.I. prima di iniziare le prove in campo, verifica la corrispondenza della documentazione con l’installazione da collaudare e compila e firma il modulo “Dichiarazione_1”.

Se dalla verifica sulla documentazione dovesse emergere una carenza di documenti, l’ispettore E.I. le segnala al cliente. che, nel caso di carenza di documenti di carattere non significativo per la valutazione di conformità, può provvedere all’integrazione anche direttamente in campo. Si precisa che talvolta i numeri seriali dei componenti di sicurezza e le dichiarazioni 37/08 relative ai circuiti di alimentazione generale luce e forza motrice e dell’impianto di messa a terra sono rilevabili solo in campo, in questo caso a cura dell’ispettore.

L’ispettore compila il modulo “Dichiarazione 1” e procede col collaudo solo se la documentazione è completa e corrispondente all’impianto.

In caso di carenza documentale l’ispettore non può procedere con la verifica ma compila ugualmente il modulo “Dichiarazione_1” riportando nel modulo i documenti mancanti. L’ispettore invia il modulo alla E.I. e resta in attesa del completamento della documentazione mancante o carente, che E.I. richiede al cliente. Qualora la suddetta comunicazione non pervenga ad E.I. o pervenga oltre i 12 mesi dalla data della richiesta al cliente, la E.I. comunica allo stesso esito negativo della certificazione.

Se invece tali controlli hanno esito positivo, si procede con quelli in campo.

Le prove da eseguire sull’ascensore comprendono i seguenti punti:

  1. a) funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);
  2. b) funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  3. c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato I.
  4. d) quanto riportato nelle norme UNI EN – 81/50-81/20 punto 6.3 secondo il prospetto 18

Dopo tali prove, la E.I. si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.

Nel corso delle prove l’ispettore con l’ausilio di un Kit di strumenti e di apposite Check list redige un modulo “CL05 Verbale di sopralluogo”, nelle possibili varianti elettrico o idraulico, nel quale registra in sintesi, per i capitoli di prova previsti dalle linee guida, gli esiti delle prove segnalando al cliente gli eventuali punti della norma UNI EN 81-20 non conformi, e compila un rapporto di prova (RDP) riportante il dettaglio delle verifiche effettuate e la maggior parte dei valori emersi in sede di verifica.

Quindi, il tecnico E.I. consegna al montatore copia di pertinenza anche direttamente in campo. Il cliente può anche non firmare il verbale.

Altra copia viene inviata alla E.I., ultima copia rimane all’ispettore.

Se dalla verifica in campo non risultano osservazioni negative e se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, DT o sostituto DT con DG provvedono alla emissione del modulo “C02B”.  Contestualmente, solo dopo che l’organo deliberante della E.I. rilascia il parere favorevole richiamando i dati dell’impianto nel modulo “Delibera certificazioni collaudi Certificazioni”, la E.I. redige a firma del DG e DT o SDT il certificato di ispezione Certificato attestato di Esame Finale col modulo “C02C” che può essere consegnato al cliente. Il cliente dopo che ha ricevuto il suddetto certificato fa apporre numero d’identificazione CE della E.I. 0950 a lato della marcatura, conformemente agli articoli 18 e 19 della direttiva 2014/33/UE.

In aggiunta la E.I. compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I della suddetta direttiva.

A richiesta del cliente, la E.I. gli fornisce copia del rapporto di prova (RDP), che riporta le informazioni relative alle matricole e/o numeri di serie dei componenti di sicurezza installati.

Se dalla verifica in campo dovessero emergere delle difformità, l’ispettore incaricato segnala le prescrizioni riportandole nel verbale di sopralluogo, ne consegna copia al cliente seduta stante e alla E.I. quanto prima, anche a mezzo mail.

La E.I. resta in attesa del Cliente senza emettere alcuna certificazione essendo il cliente informato attraverso la consegna del Verbale di Sopralluogo. Il cliente dopo aver ottemperato alle osservazioni emerse in sede di verifica ne fa comunicazione scritta ad E.I. che a sua volta le trasmette all’ispettore che ha eseguito il sopralluogo o ad altro ispettore al fine di verificare l’effettiva realizzazione delle osservazioni. L’ispettore dopo i dovuti controlli firma il foglio e lo ritrasmette ad E.I. che provvede ad emettere il certificato di ispezione Certificato attestato di Esame Finale col modulo “C02C” dopo che l’Organo deliberante della E.I. ha espresso parere favorevole.

Qualora la suddetta comunicazione di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni non pervenga ad E.I., o pervenga oltre i 12 mesi dalla data del primo sopralluogo, la E.I. delibera con esito negativo effettuerà un nuovo sopralluogo con redazione di relativo verbale di sopralluogo a pagamento.

Se invece fosse la E.I. a tardare, di oltre un anno per qualsiasi motivo anche indipendente da E.I. (disastri ambientali), il rilascio dei certificati/attestati, rispetto alla positiva conclusione dell’ iter dei controlli, la E.I. effettuerà un nuovo sopralluogo con redazione di relativo verbale a titolo gratuito.

Qualora, in ogni caso, prima del rilascio dei certificati/attestati fossero intervenute nel frattempo variazioni al quadro normativo di riferimento rispetto a quelle in vigore alla data del sopralluogo, E.I. interromperà l’emissione della certificazione, informandone il cliente e richiedendo le integrazioni normative da realizzare sull’impianto. Dopo le avvenute integrazioni, a cura e carico del cliente, E.I. riassegnerà la verifica ad un ispettore che procederà con una nuova analisi documentale e con la redazione di un nuovo verbale, con controlli conformi alle linee guida CL/02 o CL/04, fatta eccezione per le prove di carico se precedentemente già eseguite, salvo che l’integrazione normativa richiesta non richiami proprio componenti coinvolti nelle prove di carico stesso.

Tali attività E.I. saranno a pagamento a carico del cliente, salvo il caso in cui questi abbia completato tutte le attività di sua competenza, incluse le eventuali risposte a prescrizioni, prima dell’ entrata in vigore delle nuove normative, ed il problema derivi solo da ritardi E.I. nell’ emissione di attestati certificati/attestati.

In ogni caso, il cliente dovrà essere disponibile a quanto sopra.

Se la E.I. si rifiuta di rilasciare il certificato di ispezione certificato attestato di esame finale a seguito della Delibera negativa, compila il modulo C02C e motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. E.I. informa del diniego anche l’autorità competente (e altri organismi notificati). Per richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore si deve rivolgere nuovamente alla E.I., reiterando l’iter di certificazione dall’inizio.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

L’installatore è tenuto ad apporre la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità della E.I., il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina dell’ascensore sottoposto a collaudo positivo.

L’installatore inoltre è tenuto a compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per l’ascensore sottoposto a collaudo positivo conservando una copia della dichiarazione di conformità UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

La Commissione e gli Stati membri possono ottenere dalla E.I., su richiesta, copia del certificato di esame finale dell’ascensore sottoposto a collaudo anche se negativo.

La richiesta del collaudo e marcatura CE possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato e nella richiesta da compilare modello “fac-simile richiesta di collaudo”.

DIRETTIVA 2014/33/UE- ALLEGATO VIII – CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ PER GLI ASCENSORI (Modulo G)

L’allegato VIII è la conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui la E.I. valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

Obblighi dell’installatore/cliente: L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I;

L’installatore dopo aver inoltrato la richiesta di Certificazione di conformità alla E.I. e dopo aver sottoscritto il contratto fornisce i seguenti documenti come riportato nell’elenco a disposizione del cliente nel modulo E.I. “C03” in particolare:

La domanda di verifica dell’unità che l’installatore deve inviare alla E.I. deve contenere:

  1. a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
  2. b) il luogo in cui è installato l’ascensore;
  3. c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
  4. d) la documentazione tecnica.
  5. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti:
  6. a) una descrizione dell’ascensore;
  7. b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
  8. c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
  9. d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
  10. e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  11. f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
  12. g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
  13. h) le relazioni sulle prove effettuate;
  14. i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

Il cliente in aggiunta a quanto sopra deve sottoscrivere dichiarazione secondo il “fac-simile registrazione componenti di sicurezza” ugualmente fornito da E.I., dichiarando:

  1. che l’apparecchio paracadute è stato registrato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante o in alternativa produrre dichiarazione del costruttore che il paracadute non prevede registrazione;
  2. che la valvola di blocco, se installata, è stata registrata secondo le istruzioni fornite dal fabbricante o in alternativa produrre dichiarazione del costruttore che la valvola di blocco non prevede registrazione;

Nel caso di carenza documentale la E.I. provvede tempestivamente a segnalare al cliente la documentazione mancante che la invia anche a mezzo mail.

Il cliente (installatore) trasmette alla E.I. il libretto dell’impianto come richiamato dalle norme UNI EN 81-20 al punto 7.3 nel quale sono annotate tutte le caratteristiche tecniche dell’ascensore nonché tutti i componenti di sicurezza con le relative certificazioni.

La E.I. valutata la documentazione trasmessa e compila il modulo “C03A” e “CO3B” per quanto riguarda la conformità dei calcoli riportati nella relazione tecnica dichiarandone la corrispondenza documentale.

Se la documentazione è conforme la E.I. provvede a dare incarico ad un proprio ispettore a mezzo mail informandone anche il cliente.

La documentazione a disposizione dell’ispettore comprende il libretto dell’impianto e tutto il fascicolo tecnico che può essere trasmesso all’ispettore in ogni modo, anche via mail.

L’ispettore provvede a contattare il cliente per organizzare il sopralluogo.

L’ispettore E.I. prima di iniziare le prove in campo, verificata la corrispondenza della documentazione con l’installazione da collaudare e compila e firma il modulo “Dichiarazione_1”.

Se dalla verifica sulla documentazione dovesse emergere una carenza di documenti, l’ispettore E.I. le segnala al cliente che, nel caso di carenza di documenti di carattere non significativo per la valutazione di conformità, può provvedere all’integrazione anche direttamente in campo. Si precisa che talvolta i numeri seriali dei componenti di sicurezza e le dichiarazioni 37/08 relative ai circuiti di alimentazione generale luce e forza motrice e dell’impianto di messa a terra sono rilevabili solo in campo, in questo caso a cura dell’ispettore.

L’ispettore compila il modulo “Dichiarazione 1” e procede col collaudo solo se la documentazione è completa e corrispondente all’impianto.

In caso di carenza documentale l’ispettore non può procedere con la verifica ma compila ugualmente il modulo “Dichiarazione_1” riportando nel modulo i documenti mancanti. L’ispettore invia il modulo alla E.I. e resta in attesa del completamento della documentazione mancante o carente, che E.I. richiede al cliente. Qualora la suddetta comunicazione non pervenga ad E.I. o pervenga oltre i 12 mesi dalla data della richiesta al cliente, la E.I. comunica allo stesso esito negativo della certificazione.

Se invece tali controlli hanno esito positivo, si procede con quelli in campo.

Le prove da eseguire sull’ascensore comprendono i seguenti punti:

  1. a) funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);
  2. b) funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  3. c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato I.
  4. d) quanto riportato secondo le norme UNI EN – 81/50-81/20 punto 6.3 secondo il prospetto 18

Dopo tali prove, la E.I. si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.

Nel corso delle prove l’ispettore con l’ausilio di un Kit di strumenti e di apposite Check list redige un modulo “CL05 Verbale di sopralluogo” nel quale trascrive i dati più importanti dell’ascensore e le eventuali osservazioni emerse in sede di verifica.

Quindi, il tecnico E.I. compila il “verbale di sopralluogo” e ne consegna al montatore la copia di pertinenza direttamente in campo.

Altra copia viene inviata alla E.I., ultima copia rimane all’ispettore.

Se dalla verifica in campo non risultano osservazioni negative e se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, DT o sostituto DT con DG provvedono alla emissione del modulo C03B.  Contestualmente, solo dopo che l’organo deliberante della E.I. rilascia il parere favorevole richiamando i dati dell’impianto nel modulo “Delibera certificazioni collaudi Certificazioni”, la E.I. redige a firma del DG e DT o SDT il Certificato di conformità col modulo “C03D” che può essere consegnato al cliente. Il cliente dopo che ha ricevuto il suddetto certificato fa apporre numero d’identificazione CE della E.I. a lato della marcatura, conformemente agli articoli 18 e 19 della direttiva 2014/33/UE.

In aggiunta la E.I. compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

A richiesta del cliente, la E.I. gli fornisce copia del rapporto di prova (RDP), che riporta le informazioni relative alle matricole e/o numeri di serie dei componenti di sicurezza installati.

Se dalla verifica in campo dovessero emergere delle difformità, l’ispettore incaricato segnala le prescrizioni riportandole nel verbale di sopralluogo, ne consegna copia al cliente seduta stante e alla E.I. quanto prima, anche a mezzo mail.

La E.I. resta in attesa del Cliente senza emettere alcuna certificazione essendo il cliente informato attraverso la consegna del Verbale di Sopralluogo. Il cliente dopo aver ottemperato alle osservazioni emerse in sede di verifica ne fa comunicazione scritta ad E.I. che a sua volta le trasmette all’ispettore che ha eseguito il sopralluogo o ad altro ispettore al fine di verificare l’effettiva realizzazione delle osservazioni. L’ispettore dopo i dovuti controlli firma il foglio e lo ritrasmette ad E.I. che provvede ad emettere il Certificato di Esame Finale col modulo “C03D” dopo che l’Organo deliberante della E.I. ha espresso parere favorevole.

Qualora la suddetta comunicazione di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni non pervenga ad E.I., o pervenga oltre i 12 mesi dalla data del primo sopralluogo, la E.I. delibera con esito negativo effettuerà un nuovo sopralluogo con redazione di relativo verbale di sopralluogo a pagamento.

Se invece fosse la E.I. a tardare, di oltre un anno, il rilascio dei certificati/attestati, rispetto alla positiva conclusione dell’ iter dei controlli, la E.I. effettuerà un nuovo sopralluogo con redazione di relativo verbale a titolo gratuito.

Qualora, in ogni caso, prima del rilascio dei certificati/attestati fossero intervenute nel frattempo variazioni al quadro normativo di riferimento rispetto a quelle in vigore alla data del sopralluogo, E.I. interromperà l’emissione della certificazione, informandone il cliente e richiedendo le integrazioni normative da realizzare sull’impianto. Dopo le avvenute integrazioni, a cura e carico del cliente, E.I. riassegnerà la verifica ad un ispettore che procederà con una nuova analisi documentale e con la redazione di un nuovo verbale, con controlli conformi alle linee guida CL/02 o CL/04, fatta eccezione per le prove di carico se precedentemente già eseguite, salvo che l’integrazione normativa richiesta non richiami proprio componenti coinvolti nelle prove di carico stesso.

Tali attività E.I. saranno a pagamento a carico del cliente, salvo il caso in cui questi abbia completato tutte le attività di sua competenza, incluse le eventuali risposte a prescrizioni, prima dell’ entrata in vigore delle nuove normative, ed il problema derivi solo da ritardi E.I. nell’ emissione di certificati/attestati.

In ogni caso, il cliente dovrà essere disponibile a quanto sopra.

Se la E.I. si rifiuta di rilasciare il certificato di conformità a seguito della Delibera negativa, compila il modulo C03D e motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. E.I. informa del diniego anche l’autorità competente (e altri organismi notificati). Per richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore si deve rivolgere nuovamente alla E.I., reiterando l’iter di certificazione dall’inizio.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

L’installatore è tenuto ad apporre la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità della E.I., il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina dell’ascensore sottoposto a collaudo positivo.

L’installatore inoltre è tenuto a compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per l’ascensore sottoposto a collaudo positivo conservando una copia della dichiarazione di conformità UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

La Commissione e gli Stati membri possono ottenere dalla E.I., su richiesta, copia del certificato di esame finale dell’ascensore sottoposto a collaudo anche se negativo.

La richiesta del collaudo e marcatura CE possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato e nella richiesta da compilare modello “fac-simile richiesta di collaudo”.

RICHIESTE DI certificazioni ai fini di ACCORDO PREVENTIVO PER IMPIANTI IN DEROGA CON VOLUMI DI RIFUGIO RIDOTTI – DPR N.8 DEL 19/01/2015 (ART 17 BIS) E DECRETO DEL 19/03/2015

La E.I., essendo un Organismo Notificato dal Ministero competente dello S.E., secondo quanto riportato dal DPR n. 8/15, è abilitato al rilascio certificazioni ai fini di di accordi preventivi.

Le modalità che un cliente deve seguire per ottenere dalla E.I. una delibera favorevole per un accordo preventivo sono conformi a quanto riportato nel decreto del 19/03/2015.

L’accordo preventivo il cliente lo può chiedere solo quando, per nuove installazioni, non è possibile realizzare i volumi di rifugio in testata e/o in fossa in casi particolari ed eccezionali.

La certificazione ai fini di accordo preventivo può essere chiesta alla E.I. per installazioni da realizzare in:

  1. edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero competente dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione, rilasciata dalla E.I. in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
  1. quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero competente dello Sviluppo Economico a seguito della documentazione fornita dal cliente, e della specifica certificazione, rilasciata dalla E.I., in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.

La E.I. non può rilasciare certificazioni ai fini di accordi preventivi per richieste di deroghe per volumi di rifugio in testata su edifici di nuova costruzione.

Il Cliente che deve chiedere un certificazione ai fini di Accordo preventivo alla E.I. deve fare richiesta compilando il modulo “Richiesta Accordo Preventivo” ove il cliente inserisce i dati più importanti per consentire alla E.I., di poter rispondere al cliente stesso, con altro modulo “Risposta a richiesta accordo preventivo” nel quale sono riportate l’offerta economica, la documentazione da produrre e le modalità di rilascio della delibera di Accordo preventivo.

Il cliente una volta ricevuto il modulo “Risposta Accordo Preventivo” lo firma e lo rispedisce alla E.I. che resta in attesa della documentazione richiesta nel suddetto modulo, in particolare:

Nel caso di impianto non conforme alle 81/21 il cliente deve produrre la seguente documentazione:

L’istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  • Documentazione attestante impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui ai sopra citati punti:
  1. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
  2. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);

III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni

Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.

  • L’analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L’analisi dei rischi deve indicare il luogo dove verrà installato l’impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell’impianto stesso. L’analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell’edificio e dell’impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dalla E.I. che certificherà l’impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell’Organismo che l’ha validata.
  • Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all’ubicazione dell’impianto di ascensore nel perimetro dell’edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
  • Dichiarazione di attestazione: circa l’inesistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l’opera risponde al soddisfacimento delle norme UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
  • Relazione tecnica: redatta dall’installatore su come verrà realizzato l’impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
  • Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l’evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Nel caso di impianto conforme alle 81/21 il cliente deve produrre la seguente documentazione:

L’istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  • Documentazione attestante impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui ai sopra citati punti:
  1. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
  2. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);

III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni

Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze

  • Dichiarazione: sottoscritta dall’installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 8 1 -2 1 presi in considerazione;
  • Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all’ubicazione dell’impianto di ascensore nel perimetro dell’edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
  • Dichiarazione di attestazione: circa l’inesistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l’opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
  • Relazione tecnica: redatta dall’installatore su come verrà realizzato l’impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
  • Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l’evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Tutta la documentazione fornita, per tutte le tipologie di valutazione, deve essere presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, così come previsto dal DM del 19 marzo 2015

 

Lo schema a blocchi sotto riportato semplifica la modalità di richiesta

Nella E.I. quando perviene la documentazione viene archiviata in apposita cartellina e sottoposta a DT o SDT e DG che dopo aver analizzato la documentazione riportano nell’apposito modulo “Delibera Accordo Preventivo” l’esito della delibera e le caratteristiche dell’impianto in deroga. La delibera firmata viene prodotta in duplice copia di cui una da inviare al cliente.

La E.I., dopo aver ricevuto la documentazione dal cliente, prima di redigere la Delibera e la conseguente certificazione, si riserva di eseguire un sopralluogo al fine di verificare la reale sussistenza degli impedimenti oggettivi, ferma restando la responsabilità del professionista incaricato dal cliente relativamente alla bontà dei calcoli dichiarati nella documentazione stessa. Detta attività di sopralluogo, economicamente, verrà valutata a parte, così come riportato nel modulo “risposta a richiesta accordo preventivo”.

 

Se la documentazione non perviene completa oppure non ci sono gli estremi per il rilascio di certificazioni ai fini dell’accordo preventivo DT o SDT e DG compilano il suddetto modulo riportando le argomentazioni che hanno indotto il comitato di delibera al diniego della certificazione ai fini di accordo preventivo. Il cliente nonostante il diniego è tenuto lo stesso ad onorare l’impegno del pagamento.

Se il cliente invia entro 12 mesi dall’offerta la documentazione che ha generato il diniego, la pratica viene rielaborata senza ulteriori costi.

Se il cliente invia oltre 12 mesi dall’offerta la documentazione che ha generato il diniego, la pratica viene rielaborata con ulteriori costi pari al 50% dell’offerta anche senza l’approvazione dal cliente.

La delibera di accordo preventivo con la relativa documentazione viene registrata in E.I., viene archiviata per anni 10 dalla data del rilascio e messa a disposizione degli organi competenti.

Non può essere imputata alla E.I. qualsivoglia responsabilità in merito alla salvaguardia ed al rispetto dei diritti di terzi, eventualmente preesistenti o comunque connessi con le opere che costituiscono oggetto dell’intervento anche in ordine ad eventuali diritti di comproprietà o servitù etc., nonché da tutte le prescrizioni tecniche che risultino o meno dichiarate nella denuncia di inizio attività ritenendosi sin da ora la E.I. srl esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La delibera di Accordo Preventivo rilasciata dalla E.I. non costituisce collaudo che può anche essere affidato ad altri organismi abilitati.

Verifiche periodiche o straordinarie

Nel caso di verifiche periodiche/straordinarie, non è previsto alcun particolare modulo di richiesta. Si procede alla sottoscrizione del contratto di servizio, e quindi alle verifiche in campo, con relativo verbale come descritto al paragrafo successivo.

La E.I. si riserva di non procedere alla verifica prima dell’avvenuto pagamento da parte del cliente, non potendo in tal caso questi pretendere il servizio pattuito.

Il cliente, come previsto da DPR 162/99, mette a disposizione per le verifiche un manutentore provvisto di apposito patentino rilasciato dagli Enti competenti che esegue tutte le manovre richieste dall’ispettore, cosi come riportato al punto 6 del contratto di servizio.

In tutti i casi il cliente, qualora ritenga possa sussistere un conflitto di interessi con i nominativi incaricati da E.I., può fare alla stessa obiezione a riguardo.

L’ispettore E.I., in sede di verifica periodica, anche senza preavviso del cliente, e se è presente la specifica documentazione presso l’impianto, può eseguire contestualmente anche una verifica straordinaria. Se trattasi di sostituzione di semplice componente la E.I. non prevede alcun compenso, fermo restando l’obbligo del cliente/manutentore a fornire la documentazione del componente sostituito. Se trattasi di modifiche significative all’impianto diverse dal componente di sicurezza, la E.I. può prevedere un ulteriore compenso aggiuntivo alla periodica pari e non oltre a quanto pattuito nel contratto per la verifica periodica stessa. Nel caso specifico l’ispettore redige n. 2 verbali, di cui uno per la periodica e uno per la straordinaria.

In tutti i casi il cliente, qualora ritenga possa sussistere un conflitto di interessi con i nominativi incaricati da E.I., può fare alla stessa obiezione a riguardo.

A tale scopo, sul sito di ECOS ITALIA è pubblicato, e mantenuto aggiornato, l’elenco degli ispettori.

  1. Attestato Certificati finale e verbale di verifica periodica / straordinaria

Gli Attestati I certificati e i verbali di verifica che il cliente riceve, in funzione della richiesta fatta, sono di diverse tipologie:

1)        Se trattasi di collaudo di nuovo impianto in conformità all’allegato V della direttiva 2014/33/UE [sia per comma 2 a) oppure b)]: la E.I. rilascia su apposita modulistica CERTIFICATO di ispezione DI ESAME FINALE.

2)        Se trattasi di collaudo di nuovo impianto in conformità all’allegato VIII della direttiva 2014/33/UE: la E.I. rilascia su apposita modulistica CERTIFICATO DI CONFORMITA’

3)        Se trattasi di verifica periodica ai sensi del DPR 162/99-214/10-CIRC. 157296 l’ ispettore incaricato dalla E.I. rilascia su apposita modulistica il VERBALE DI VERIFICA PERIODICA; per esito positivo della verifica, tale verbale è oggetto di supervisione da parte della Direzione E.I., ed assume validità se non ritirato da E.I. (con raccomandata A/R o PEC, motivando la decisione e restituendo gli eventuali importi già percepiti – il cliente è obbligato alla restituzione del verbale), a seguito della suddetta supervisione, entro la metà del mese successivo a quello del rilascio. Validità del verbale: fino alla scadenza della prossima verifica periodica se positivo. Per verifiche con esito negativo, la supervisione viene effettuata entro tempi brevi, in modo da rispettare i tempi previsti per le comunicazioni di fermo impianto, come successivamente trattato.

4)        Se trattasi di verifica straordinaria ai sensi del DPR 162/99-214/10-CIRC. 157296 l’ ispettore incaricato dalla E.I. rilascia su apposita modulistica il VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA; per esito positivo della verifica, tale verbale è oggetto di supervisione da parte della Direzione E.I., ed assume validità se non ritirato da E.I. (con raccomandata A/R-o PEC, motivando la decisione e restituendo gli eventuali importi già percepiti – il cliente è obbligato alla restituzione del verbale), a seguito della suddetta supervisione, entro la metà del mese successivo a quello del rilascio. Validità del verbale: fino alla scadenza della prossima verifica periodica se positivo. Per verifiche con esito negativo, la supervisione viene effettuata entro tempi brevi, in modo da rispettare i tempi previsti per le comunicazioni di fermo impianto, come successivamente trattato.

Per le verifiche periodiche, la classificazione dei rilievi in E.I. prevede solo due tipi: rilievi che comportano il fermo impianto o che non lo comportano. Nel verbale di verifica, i rilievi causa del fermo impianto sono identificati con la sigla NC F.I.; in tal caso si procede inviando entro 5 giorni lavorativi raccomandata o PEC, ove possibile anticipata per fax, al comune di appartenenza ed al cliente, segnalando l’esito. Il cliente per la messa in esercizio dell’impianto deve prevedere la rimozione delle cause che hanno generato il fermo impianto e la conseguente verifica straordinaria. Nel caso di non conformità che non hanno generato il fermo impianto il Cliente è informato attraverso il verbale di verifica sui motivi del rilievo.

Nel caso di verifica straordinaria l’ispettore esegue i dovuti controlli sull’impianto relativamente ai componenti sostituiti ed in caso di non conformità emette verbale negativo, in tal caso se l’impianto precedentemente alla verifica straordinaria era in esercizio, E.I. procede inviando entro 5 giorni lavorativi raccomandata o PEC, ove possibile anticipata per fax, al comune di appartenenza ed al cliente, segnalando l’esito negativo. Qualora per l’impianto sia prevista una successiva periodica in scadenza entro i 60 giorni successivi, la stessa viene effettuata contestualmente, ed i due esiti sono riportati su un unico verbale.

L’ emissione di attestati certificati e verbali viene da parte di E.I. registrata nei propri data base di gestione e controllo.

Ferme restando le condizioni pattuite in sede di contratto, se il cliente è un condominio l’amministratore in caso di disdetta del contratto sarà obbligato ad esibire il verbale di assemblea condominiale ove si ratifica da parte della maggioranza dei condomini la suddetta disdetta.

  1. registro impianto

Lo compila solo quando la E.I. emette la certificazione relativa a:

1)        Collaudo di nuovo impianto in conformità all’allegato V della DE 201/33;

2)        Collaudo di nuovo impianto in conformità all’allegato VIII della DE 2014/33;

  1. richiesta di copia delle certificazioni e tempo di archiviazione

Il cliente può richiedere copia di attestati certificati già in precedenza consegnatigli. La copia viene rilasciata dalla E.I. previo pagamento.

Il costo è forfettario ed è valutabile nella misura di una giornata di lavoro di un dipendente in quanto la ricerca negli archivi necessita di circa un giorno di lavoro in aggiunta alla ristampa e alla spedizione.

È inoltre possibile, con motivata giustificazione, richiedere eventuali dati in merito ai certificati emessi.

La E.I. conserva per almeno dieci anni la documentazione; oltre tale data non garantisce la riproduzione dell’attestato del certificato.

  1. Uso del marchio E.I.
  • Se il cliente chiede il collaudo un nuovo impianto, dopo aver ottenuto gli attestati certificati finali, è obbligato ad esporre in cabina nella targa identificativa dei dati dell’ascensore il n. CE seguito dal numero di identificazione di appartenente alla E.I. quale Organismo che ha effettuato il collaudo;
  • Se il cliente richiede una verifica periodica per il periodo di almeno anni 2 è obbligato ad esporre in cabina una targa della E.I. di dimensioni max cm 10×10 riportate i dati della E.I. quale Organismo addetto alle verifiche periodiche.
  • Non è obbligatorio esporre la suddetta targa in cabina quando la E.I. esegue solo la verifica straordinaria e quando l’Organismo addetto alle verifiche periodiche è diverso da E.I.

Una volta ottenuto il certificato e per tutta la durata di validità dello stesso, il cliente può inoltre far riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni tecniche e pubblicitarie, nella corrispondenza ecc., a condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni. In particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda il determinato ascensore controllato da E.I., e non altri o altri prodotti o sistemi di gestione del cliente.

  1. Modifiche alle regole del sistema di certificazione e di ispezione

Può verificarsi il caso di modifiche alle normative relative alle certificazioni, cui E.I. deve attenersi per i seguenti casi:

In caso di contratti di verifiche periodiche già in essere, la E.I. informa il Cliente prima di eseguire la verifica sui cambiamenti normativi e sulle tempistiche previste per i suddetti adeguamenti. È interesse e responsabilità del cliente adeguarsi ai disposti normativi nei tempi previsti onde evitare eventuali verbali negativi in sede di sopralluogo ove mai fosse previsto dai suddetti disposti.

In caso di certificazione di nuovi impianti e/o accordi preventivi, se i certificati non sono stati ancora rilasciati a fronte di un contratto precedentemente sottoscritto, qualora le modifiche implichino interventi correttivi da parte dei clienti, E.I. ne darà loro informazione. È interesse e responsabilità del cliente adeguarsi ai disposti normativi nei tempi previsti onde evitare eventuali dinieghi della certificazione ove mai fosse previsto dai suddetti disposti.

Qualora il cliente non possa o non voglia adeguarsi, potrà recedere dal contratto senza che possano essere applicate penali per il cliente e per la E.I.

  1. Riservatezza

Ad esclusione di disposizioni di legge, la E.I. si impegna a non divulgare senza la preventiva autorizzazione del Cliente qualsivoglia informazione acquisita nel rapporto intercorso col cliente, anche se interrotto prima dell’emissione della certificazione.

Resta chiaro che le informazioni assunte nel corso della certificazione, anche se interrotta, potranno essere liberamente visionate da personale della E.I. e dai verificatori ad essa facenti parte.

Eventuali comunicazioni inviate ad altri Organismi e/o enti di accreditamento verranno per conoscenza inviate al cliente.

  1. Ricorsi e reclami e contenziosi

Il cliente ha diritto di presentare reclami, ricorsi, al fine di:

  • Nel caso di ricorsi, richiedere il riesame di decisioni della E.I. non ritenute convenienti al cliente; esso va inoltrato ad E.I. per tramite di raccomandata A/R, o attraverso PEC all’ indirizzo: ecos.italia@pec.it menzionando nell’oggetto del ricorso:
  • 1) il numero del contratto sottoscritto con E.I. srl;
  • 2) il riferimento alla certificazione emessa o rifiutata (anche se trattasi di verifica periodica o straordinaria o di verbale negativo);
  • 3) Le motivazioni del ricorso;
  • Nel caso di reclami, esprimere le proprie lagnanze/proteste verso una azione attuata da E.I. ritenuta ingiusta o dannosa nei suoi confronti; esso può essere inoltrato ad E.I. in modo qualsiasi.

Il reclamo in particolare è attivabile dal sito internet nella main page è disponibile un link con la posta elettronica della E.I. srl nella quale si possono esprimere tutte le motivazioni del reclamo.

Tali opposizioni vengono trattate da E.I. secondo le procedure del Sistema Qualità aziendale da parte del “Comitato ricorsi”, composto dalle Direzioni aziendali; il riesame dei ricorsi/reclami è eseguito da personale diverso da quello che ha preso la decisione oggetto di ricorso/reclamo. E.I. si impegna a rispondere nell’arco temporale di massimo trenta giorni, salvo casi complessi nel qual caso entro lo stesso termine comunicherà all’ interessato la data di risposta finale prevista, dando di tali tempistiche congrua motivazione.

I reclami possono pervenire non solo da parte dei clienti ma da qualsiasi attore.

La E.I., infine, evita situazioni di contenzioso attuando tutte le procedure in suo possesso che seguono l’attività di certificazione in tutto il suo percorso, dalla gestione del contratto, alla richiesta di documentazione, al rilascio definitivo.

In presenza comunque di situazioni siffatte, non risolvibili con un semplice chiarimento, la E.I. si riserva di rivolgersi a studi legali.

  1. Tariffe e modalità di fatturazione

L’accordo economico col cliente viene stabilito prima che inizi qualsiasi attività di certificazione, e viene riportato sul contratto di servizio E.I. che è oggetto di firma da ambo le parti.

Le tariffe sono riportate nelle singole offerte, le relative voci possono essere di diverse tipologie:

  1. a) Importo collaudi di nuovi impianti;
  2. b) Importo per spese di viaggio;
  3. c) Importo per verifiche periodiche;
  4. d) Importo per verifica straordinaria;
  5. e) Rimborso in caso di ripetizione di verifica o sopralluogo
  6. f) Importo per delibere di Accordi preventivi

Detti importi devono essere corrisposti alla E.I. anche se l’esito della verifica e/o certificazione è negativo.

La E.I. emette la fattura secondo le modalità previste dalle procedure del Sistema Gestione e Qualità. In particolare:

1)        Se si tratta di collaudi di nuovi impianti, salvo accordi diversi presi con la E.I., la fattura viene emessa al cliente dopo che il verificatore ha eseguito il sopralluogo e comunque prima della emissione del/degli Attestati Certificati. Se il cliente paga anticipatamente, E.I. emette la fattura contestualmente al pagamento ricevuto.

2)        Se si tratta di verifiche periodiche o straordinarie:

Salvo accordi diversi presi con la E.I., la fattura viene emessa al cliente dopo che il verificatore ha eseguito il sopralluogo e trasmesso il verbale alla sede legale della E.I. Se il cliente paga anticipatamente, E.I. emette la fattura contestualmente al pagamento ricevuto.

E.I. si riserva di richiedere al cliente pagamenti supplementari, qualora sia costretta a tornare sull’ impianto, per effettuare prove e verifiche necessarie, a causa di problemi dovuti al cliente.

In nessun caso sono previste diverse persone giuridiche o fisiche che possano vantare il pagamento dal cliente per la prestazione svolta dalla E.I., salvo esplicita autorizzazione della E.I.

  1. Ispezioni da parte di ACCREDIA ed utilizzo del relativo marchio

Gli ispettori ACCREDIA (Ente di accreditamento in Italia) e/o le Autorità competenti, hanno il diritto di accedere agli impianti dei clienti E.I., in accompagnamento all’ OdC E.I. stesso, anche con preavviso minimo. I clienti E.I. sono tenuti, nel caso di utilizzo del marchio Accredia, di farlo nel rispetto dei Regolamenti Accredia; tali regolamenti possono, a richiesta, essere loro forniti da E.I. non possono utilizzare il marchio Accredia.